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Descrizione
Si avvisa la cittadinanza che in occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2025, con Ordinanza n. 37/2024 sono state adottate le seguenti disposizioni:
- Per quanto riguarda la vendita negli esercizi commerciali abilitati: è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori e delle prescrizioni del 1' art. 5 del D.lgs. n.123/20l5; in caso di accertata inosservanza il Comune, valutata la gravità dell' infrazione potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita per il corrente;
- È tassativamente vietato a partire dalla data odierna e fino alle ore 24.00 del 06 gennaio 2025, far esplodere prodotti pirotecnici del tipo "petardo" o "razzo" o comunque di cat. F2 o superiori: a) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche; b) all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, uffici pubblici e ricoveri di animali, nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture; c) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, dove transitano o siano presenti delle persone e/o animali.
Si raccomanda inoltre:
- di acquistare i prodotti di cui sopra conformi alla marcatura CE, esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che gli stessi riportino apposita etichettatura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico, (si ricorda che esclusivamente gli artifici della cat. FI e cat. F2, per quanto riguarda l'esercente commerciale, devono intendersi di "libera vendita" sussistendo per lo stesso il solo obbligo della titolarità della licenza/DIA/SCIA comunale di vendita anche degli articoli pirotecnici classificati nella cat. F3 e F4);
- di non raccogliere eventuali artifici inesplosi, che si dovessero rinvenire; - di non affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano espressivamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e/o comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo in caso di un utilizzo maldestro (al riguardo si rammenta che i "fuochi artificiali" di libera vendita non possono essere considerati "giocattoli" e la loro vendita è pertanto vietata ad un pubblico di età inferiore ad anni 14 es. cat. FI acquirente età superiore anni 14, cat. F2 acquirente età superiore anni 18, cat. F3 acquirente maggiorenne con nulla osta o porto d'armi; cat. F4 acquirente maggior operatore professionale in possesso di licenza per esercizio attività di fuochi artificiali);
- di accendere i "botti" in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e di animali, evitando tassativamente le aree che presentino un afflusso di persone per feste, riunioni o per altri motivi;
- di evitare di lasciare gli animali di affezione da soli all'aperto o sul balcone, di non tenere i cani legati alla catena e di prestare particolare attenzione anche agi animali in gabbia; di cercare di minimizzare l'effetto dei botti tenendo accese radio o TV; nei casi di animali anziani e/o particolarmente sensibili allo stress dei rumori, di rivolgersi con anticipo al proprio veterinario di fiducia di-dotare i cani e gli altri animali d'affezione di tutti gli elementi identificativi possibili (oltre al microchip, medaglietta con un recapito) onde poterli identificare immediatamente nel caso di fughe e/o smarrimenti.
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A cura di
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Allegati
Ordinanza Sindacale n.37 - dalla data odierna al 6 gennaio 2025
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Ultimo aggiornamento: 30 dicembre 2024, 12:31