Disciplina passo carrabile
Ultima modifica 10 febbraio 2023
PASSO CARRABILE
Il passo carrabile, detto anche passo carraio è uno sbocco di un'area privata su un'area di passaggio pubblico, identificato da un apposito cartello che permette di uscire liberamente e impedisce che dinanzi ad esso possano sostare veicoli (neanche quelli del titolare del passo carrabile).
La normativa di riferimento per il passo carrabile è rappresentata dall'articolo 3 e dall'articolo 22 del codice della strada, dall'articolo 46 del relativo regolamento attuativo e dalle discipline locali che ne regolamentano i presupposti, le condizioni e le modalità per il rilascio.
Inoltre, il comma 824 della Legge Finanziaria 2020 dispone: “… La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà l’accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.”
L’articolo 22 del Codice della Strada stabilisce come tutti gli accessi carrabili debbano essere autorizzati dall’Ente proprietario della strada. Questo significa che per poter accedere con un veicolo alla strada pubblica da una proprietà privata è necessario avere l’autorizzazione dell’ente responsabile su quel tratto di via.
Esistono condizioni di sicurezza e distanze, contenute nell’articolo 46 del Regolamento di attuazione del CdS, che devono essere valutate e rispettate per poter concedere la possibilità di transitare con un veicolo dalla strada pubblica all’area privata e viceversa.
Una volta ottenuta l’autorizzazione dall’Ente deputato a farlo, gli accessi carrabili dovranno, in base al comma 3 dell’articolo 22, essere individuati con l’apposito segnale, le cui caratteristiche sono riportate nella Figura II.78 a corredo dell’articolo 120 del Regolamenti di attuazione. Articolo che stabilisce come il cartello di passo carrabile debba indicare la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige in permanenza il divieto di sosta, ai sensi dell'articolo 158 del Codice.
CANONE E SANZIONI
Il pagamento del Passo Carrabile è disciplinato dall’art. 49 del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale in vigore presso il territorio del Comune di Pellezzano.
Al comma 11 dello stesso articolo 22 del CdS è previsto altresì che: “Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria”.
Si ricorda che alla concessione di passo carrabile – che, lo ricordiamo, prevede per la sua corretta individuazione l’esposizione del segnale – comporta per legge il pagamento del C.U.P., indipendentemente dalle caratteristiche fisiche dall’accesso.
In allegato la modulistica relativa:
- Richiesta autorizzazione passo carrabile
- Richiesta autorizzazione passo carrabile (editabile)
- MODULO RICHIESTA PER PASSO CARRABILE GIA’ ESISTENTE
- MODULO RICHIESTA PER PASSO CARRABILE GIA’ ESISTENTE (editabile)