Con apposita ordinanza num.19/2023, il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra, ha disposto l'applicazione delle misure di prevenzione del rischio di incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per la formazione degli stessi.
Viista sulla G.U. Serie Generale n.117 del 20-05-2023 è stato pubblicato il comunicato della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Dipartimento delle Protezione Civile - recante “ Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2023. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale ed ai rischi conseguenti” indicante i tempi di svolgimento delle attività antincendio boschivo in vista della stagione estiva 2023 con inizio il 15 giugno e termine il 30 settembre 2023;
RICHIAMA I DIVIETI
vigenti durante il periodo di attività antincendio boschivo, in particolare dal 15 giugno 2023 al 30 settembre 2023 :
- DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art.182, c. 6-bis, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre - art. 25, c.1 lett. (f, Legge Regionale 26/2012 -;
- DIVIETO di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 metri da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c.1 e c.3 del Regolamento Regionale 28/09/2017 n.3 “ Regolamento di Tutela e Gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale“);
- DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c.4 del Regolamento Regionale 28/09/2017, n.3):
- usare motori o fornelli che producano faville o brace;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio come ad esempio:
- gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese;
- sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
- DIVIETO di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come “lanterne volanti” dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici ad una distanza non inferiore a 1 km. Dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l’apprestamento delle relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dall’art. 10 c. 6 della Legge 21/11/2000 n. 353 e s.m.i.;
E ORDINA
per il periodo di svolgimento delle attività antincendio boschivo in vista della stagione estiva 2023 con inizio il 15 giugno e termine il 30 settembre 2023:
1) - DISPOSIZIONI PER GLI ENTI DI GESTIONE DI INFRASTRUTTURE E SERVIZI.
Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 75 c.14 del Regolamento Regionale 28/09/2017 n.3, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare la propagazione degli incendi.
I gestori delle strade ed aree suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura laddove questa tenda a chiudere la sede stradale e ciò al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.
All’interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa vigente si applica la specifica normativa nonché le eventuali disposizioni adottate dall’Ente di Gestione.
2) – AREE DI INTERFACCIA URBANO-RURALE - ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE.
Ai proprietari di zone d’interfaccia urbano-rurale, ai gestori e ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e di provvedere la ripulitura dell’area circostante l’insediamento – per un raggio di almeno metri venti – mediante il taglio della vegetazione (erbacea e arbustiva), rovi, necromassa e l'eliminazione di tutte le fonti di possibile innesco, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali di cui all’art. 75 c.15 del Regolamento Regionale 28/09/2017 n.3 e s.m.i.
Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili e adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
3) - GESTIONE DEI TERRENI INCOLTI E A RIPOSO E DIVIETO DI BRUCIATURA DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA.
Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, di realizzare, fasce protettive di larghezza non inferiore a 5 metri, salvo diversamente disposto dalle norme regionali e nazionali, lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
Si richiama l’obbligo, di cui all’art. 75 c.14-bis del Regolamento Regionale 28/09/2017 n.3 e s.m.i. per i proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o di fondi prossimi tali aree, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza. I suindicati proprietari frontisti dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali prolungantesi sulla prospiciente sede stradale.
Si richiama, altresì, il rispetto delle norme in materia di applicazione del regime di Condizionalità di cui all’ art. 3, c. 4 lett. a) del D.M. n. 2588 del 20/03/2020 inerente gli impegni relativi alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA6) e alla delibera di Giunta Regionale n. 341 del 09/07/2020 recante "Approvazione dell’elenco degli impegni di Condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del D.M. n. 2588/2020”.
4) - OBBLIGO DI REALIZZAZIONE DELLE FASCE PROTETTIVE DEI CAMPI COLTIVATI E DIVIETI PER LA BRUCIATURA DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI VEGETALI.
Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, è fatto obbligo, prontamente e contestualmente tali operazioni, di realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva arata sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama il DIVIETO ASSOLUTO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi del bosco dichiarato dalla Regione ai sensi dell’art. 182 c. 6 – bis del D. Lgs. n. 152 del 2006. Si richiama, altresì, il DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, vigente dal 1° Giugno al 20 settembre cui all’art. 25, c.1 lett. f) della Legge regionale n. 25/2012.
5) - ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO ESPLOSIVO.
Ai proprietari di attività ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), ubicate nelle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne.
Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.
Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Campania per consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.
Si richiama il divieto, di cui all’art. 76 del Reg. Regionale n.3/2017, di impianto di fornaci, deposito o fabbriche di qualsiasi genere che possano innescare incendio ed esplosioni, all’interno dei boschi o a meno di mt.100 da essi.
6) - AREE BOSCATE.
Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade di qualsiasi livello e competenza, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.
Sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale e fatte salve le prescrizioni e autorizzazioni previste dall'ente di gestione delle aree protette. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.
7) - FUOCHI PIROTECNICI E FIAMME LIBERE.
Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Lg. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come "lanterne volanti" dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici. Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda di attività pirotecnica, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi per tutta la durata dell'attività ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi. Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.
VIGILANZA E SANZIONI
8) - VIGILANZA
Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.
9) – SANZIONI
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, nonché l’applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p., oltre quelle previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.
Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente il mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi di prevenzione - per cui non sia già prevista una specifica sanzione - è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, fatto salvo le sanzioni per ulteriori illeciti e quelle derivanti da Regolamenti Comunali.
10) - NORME APPLICABILI
Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della L.R. n. 12/2017 e del Regolamento Regionale n.3/2017.
Alle Forze dell’Ordine è demandata l’esecuzione del presente provvedimento. L’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.
DISPONE
che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Pellezzano, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale.
La presente Ordinanza è trasmessa per quanto di competenza a:
- Comando Polizia Municipale di Pellezzano;
- Giunta Comunale di Pellezzano;
- Servizi dell’Ente;
- Comando Stazione Carabinieri di Pellezzano;
- Stazione Carabinieri Forestali di Salerno;
- Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto;
- Direzione Provinciale ANAS;
- Direzione Provinciale Viabilità;
- Direzione Ferrovie di Salerno;
- Provincia di Salerno
- Protezione Civile del Comune di Pellezzano
- Associazioni di volontariato di Protezione Civile ed A.I.B. attive sul territorio comunale
nonché inviata per conoscenza a:
- Protezione Civile Regionale;
- Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Salerno;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Gruppo Carabinieri
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede competente, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "Codice del Processo Amministrativo".
Il Sindaco
dott. Francesco Morra