Con apposita ordinanza num.780/2021, il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra, ha disposto l'applicazione delle misure di prevenzione del rischio di incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per la formazione degli stessi.
L'ordinanza richiama l'attenzione su alcuni particolari divieti ed obblighi dal 15 giugno fino al prossimo 30 settembre ed in particolare, in questo periodo, è tassativamente vietato:
• accendere fuochi di ogni genere fino alla distanza di 100 metri dal bosco;
• far brillare mine o usare esplosivi;
• usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
• usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
• fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
• transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;
• esercire attività pirotecnica fino alla distanza di 1 km dal bosco, nonché accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.
"Il periodo estivo - sottolinea il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra - come è noto, provoca disagi sia in termini di siccità che di incendi boschivi. Oltre all'ordinanza di limitazione dei consumi idrici, è stata emesso un ulteriore provvedimento diretto a salvaguardare l'ambiente in vista della stagione estiva. Negli anni passati abbiamo assistito a spiacevoli atti di piromania, che hanno devastato l'ambiente circostante. Non dobbiamo più consentire che simili episodi si verifichino, intervenendo con sanzioni severe nei confronti dei trasgressori".
Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.
Ogni altra violazione per cui non sia già prevista una specifica sanzione, in particolar al mancato rispetto dell’esecuzione degli interventi di prevenzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.