Progetto di legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista

Pubblicato il 8 marzo 2021 • Comune

Il Comune di Pellezzano aderisce alla raccolta firme per il progetto di legge di iniziativa popolare contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti.

 

Per firmare è necessario recarsi presso l’Ufficio Servizi Demografici in Piazza Municipio 1, minuti di regolare e personale documento di riconoscimento, dal Lunedì al Venerdì 08:30-12:30 ed il lunedì e Giovedì pomeriggio 15:45-18:15, a partire da domani 09/03/2021.

 

Dovendo firmare in presenza di pubblico ufficiale, non è possibile firmare e inviare i moduli direttamente. Pertanto, si chiede di rispettare rigorosamente le norme anti contagio, di evitare assembramenti ed indossare la mascherina. 

 

Ecco il testo del progetto di legge:

“Progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:

Art. 1.

1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 293 è aggiunto il seguente:

«Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.

La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità ed atti espressivi dell’odio etnico o razziale.

All’articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole:

«sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».

Art. 2

1. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” all'art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l’esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all’art. 2 comma 1, è aumentata del doppio”.